La bozza del decreto legislativo di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva 849/2015/UE) interviene su molti aspetti della materia, regolamentati nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo n. 231/2007.
Le principali modifiche riguardano, in primo luogo, i destinatari del provvedimento e, quindi, i soggetti già sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa, a cui ora vengono aggiunti anche i professionisti che svolgono incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale nelle procedure concorsuali. Questi, infatti, risultano ora tenuti agli obblighi antiriciclaggio.
Tra le altre modifiche, rilevante anche quella relativa al caso della redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (Legge n. 12/1979), per il quale è attualmente prevista l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione che, però, non è stata riprodotta nella bozza del decreto di recepimento. Pertanto, con l'entrata in vigore della nuova normativa, per le suddette fattispecie, gli adempimenti di adeguata verifica e registrazione rientreranno negli obblighi da porre in essere.
Relativamente agli obblighi di adeguata verifica, nella bozza del decreto legislativo di attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio viene resa una nuova definizione di titolare effettivo e si specifica che i suddetti obblighi vengono ora espressamente previsti non solo nei confronti del cliente, ma anche del titolare effettivo in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo oppure del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale.
In altri termini, nella bozza del provvedimento viene evidenziata l'importanza della tempestività dell’adeguata verifica. Ne deriva che, se uno studio professionale prende in carico un nuovo cliente, deve essere in grado di garantire immediatamente l’identificazione dello cliente stesso e del titolare effettivo. Queste verifiche potrebbero essere differite fino ad un tempo massimo di 20 giorni solo in caso di valutazione di basso rischio da parte del professionista, che in ogni caso dovrebbe essere immediata.
In ogni altra circostanza, il soggetto obbligato all’effettuazione degli obblighi di adeguata verifica deve procedere sempre all’adempimento nei confronti del cliente e del titolare effettivo quando vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile e quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".