E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 agosto 2018 il Regolamento delegato Ue 2018/1108, recante norme tecniche di regolamentazione sui criteri di nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento.
Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio).
L’ articolo 45, paragrafo 9, della citata direttiva Antiriciclaggio prevede proprio che la Commissione Ue possa indicare i criteri per la determinazione dei casi in cui gli Stati membri potranno imporre ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica la nomina di un punto di contatto centrale, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Spetta al punto di contatto centrale assicurare per conto dell’emittente di moneta elettronica o del prestatore di servizi di pagamento che ha effettuato la nomina, il rispetto delle norme AML (Anti Money Laundering) / CFT (Counter Terrorist Financing) applicabili dalle sedi.
Inoltre, il punto di contatto deve assolvere anche ad una funzione di coordinamento tra l’emittente di moneta elettronica o il prestatore di servizi di pagamento, le sue sedi e le autorità dello Stato in cui operano le sedi, per facilitarne la vigilanza.
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della UE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il Regolamento demanda a ciascun Paese il compito di stabilire se i punti di contatto debbano assumere una forma particolare. Inoltre, i singoli Stati dovrebbero anche assicurare che gli obblighi siano proporzionati al fine e non vadano oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi di prevenzione avuti di mira dalla norme AML/ CFT e agevolare la vigilanza.
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