Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha pubblicato, in materia di antiriciclaggio, le Linee guida per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, ai sensi del Dlgs n. 231/2007, come modificato dal Dlgs n. 90/2017. L'elaborato è stato approvato nella seduta del Cndcec del 16 maggio scorso.
Il documento, annunciato dalla nota informativa n. 47 del 22 maggio 2019, è molto ampio (100 pagine) ed offre numerose indicazioni per la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali. Le Linee guida sono corredate da una nuova modulistica.
Il Cndcec specifica che le Linee guida hanno valenza meramente esemplificativa e che le soluzioni indicate derivano da orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti. I destinatari del documento sono gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Il lavoro si compone di tre parti:
In ultimo, viene dedicato uno spazio all’obbligo di conservazione dei documenti nell’ambito di uno studio associato/STP. Tale conservazione può avvenire anche utilizzando un solo archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio associato/Stp. Ciò a patto che non vi siano ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che impediscano la pronta disponibilità dei documenti.
Con tale azione l’obbligato deve valutare il rischio inerente all’attività ed alla vulnerabilità, al fine di individuare il rischio residuo ed adottare procedure per la gestione e la riduzione dello stesso.
L’autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale ma è possibile effettuare l’aggiornamento quando se ne presenti la necessità.
Nel provvedimento della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 viene stabilito che l’obbligo di eseguire l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio ha effetto dal 1° gennaio 2020. Gli obbligati sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’autovalutazione riferita al 2019 entro il 30 aprile 2020.
Gli atti riguardanti l’autovalutazione devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione. Non è prevista un’apposita sanzione per l’assenza di tale documento ma la sua presenza può risultare utile ai fini della diminuzione della multa.
L’attività di autovalutazione può essere svolta attraverso:
Il soggetto è poi chiamato ad esprimere il livello di intensità degli elementi valutati in base ad una scala graduata.
Il rischio specifico di riciclaggio va considerato con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, attribuendo dei punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell’intervallo da 1 a 4 (1 = non significativo; 2 = poco significativo; 3 = abbastanza significativo; 4 = molto significativo).
In questa parte del documento viene dato particolare risalto ad un compito abbastanza arduo del professionista che è quello di identificare il titolare effettivo di società ed enti.
Vengono riportate alcune casistiche, derivate da specifici quesiti posti in merito all’individuazione del titolare effettivo. Va precisato che, in ogni caso, la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.
Per un corretto svolgimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, è necessario effettuare il controllo per tutta la durata del rapporto del cliente, qualora ci si trovi di fronte a prestazioni professionali continuative.
In questo caso, occorre muoversi verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, anche facendo attenzione alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, in base alle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività professionale.
Circa l’obbligo di conservazione dei dati, viene detto che per il soggetto non sussiste una norma specifica: vigono le regole ordinarie che sono alla base dello svolgimento della prestazione professionale.
In genere, quindi, si devono conservare:
a) copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela;
b) l’originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni.
Nell’informativa n. 47/2019 si comunica che il Cndcec ha predisposto un corso di formazione professionale a distanza, relativo alle regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Attraverso il corso, l’iscritto viene informato sulla corretta applicazione delle regole per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale.
Il corso è già disponibile on line e può essere fruito gratuitamente anche da soggetti non iscritti nell’Albo professionale; esso si compone di sette moduli della durata di circa un’ora ciascuno.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".