In attuazione alle previsioni in materia di adeguata verifica della clientela, come da Dlgs n. 231/2007 modificato dal successivo decreto legislativo n. 90/2017, per il recepimento della direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la Banca d’Italia ha posto in consultazione, il 13 aprile 2018, un documento dal titolo “Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”. La consultazione terminerà il 12 giugno 2018.
Il documento tiene in considerazione anche agli Orientamenti emanati congiuntamente dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018.
Pur se il lavoro è diretto ai soggetti vigilati, i temi potrebbero risultare interessanti anche per i professionisti tenuti agli obblighi antiriciclaggio dal luglio 2017.
Tra le modifiche intervenute assume importanza quella dedicata all’individuazione del titolare effettivo, in particolare quando si tratta di soggetti senza personalità giuridica. Poiché il Dlgs nulla dice in merito, la Banca d’Italia suggerisce che la sua individuazione può avvenire sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente.
In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Dlgs prevede che i destinatari possano ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata.
In aggiunta, il documento di Bankitalia indica specifiche misure di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio.
Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell’acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull’eventuale titolare effettivo, nel momento in cui sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure dall’autonoma valutazione del destinatario.
La verifica rafforzata può riguardare:
Per l’invio di osservazioni, commenti e proposte, occorre fare riferimento ai seguenti indirizzi:
In questo ultimo caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it.
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