Sulla Gazzetta ufficiale n. 148 del 28 giugno 2017, è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo al recente Decreto legislativo n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio nonché pubblicato, in Gazzetta, lo scorso 19 giugno 2017 ed in vigore dal prossimo 4 luglio.
L’avviso apporta, nel Decreto legislativo in oggetto, alcune correzioni tra le quali si segnalano quelle relative all’articolo 5, comma 4, nella parte riferita all'articolo 648-quater del Codice penale in cui il riferimento normativo al reato di autoriciclaggio, per errore materiale, era stato tralasciato dal legislatore.
L’autoriciclaggio medesimo, ossia, viene ricompreso tra i reati ai sensi del quale, l’articolo 648-quater del Codice penale – erroneamente riportato non nella vigente versione ma in quella precedente, appunto, all’introduzione del reato di autoriciclaggio di cui al nuovo articolo 648 1-ter - prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Inoltre, viene disposto che all'articolo 5, comma 3, del decreto, nella parte riferita all'articolo 72 del decreto legislativo n. 231/2007 e relativa all’articolo 25-octies, si legga nel senso di ricomprendere tra i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per i quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote o, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, il reato di autoriciclaggio, il cui riferimento, anche in questo caso, era stato dimenticato.
La rettifica d’urgenza, operata prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 90/2017, è finalizzata appunto a correggere queste dimenticanze.
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