Possibile l’accesso da parte delle Autorità fiscali ai dati e alle informazioni in materia di antiriciclaggio nell’ambito della cooperazione amministrativa.
E’ stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 128 del 5 giugno 2018, il Decreto legislativo n. 60/2018, che attua le disposizioni europee (direttiva 2016/2258/Ue) in materia di accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.
In particolare, grazie alle nuove disposizioni in vigore da oggi, 6 giugno 2018, è consentito all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza l’accesso
ai documenti,
ai dati,
alle informazioni,
acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo.
Infatti, a livello nazionale, grazie al decreto in oggetto, viene modificato e integrato l’articolo 3 del Dlgs 29/2014, con cui è stata recepita la Direttiva 2011/16/Ue - che è la principale fonte comunitaria in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale - così da fornire alle autorità fiscali nazionali gli strumenti idonei per prevedere in anticipo e combattere i meccanismi illeciti, accedendo ai dati e ai documenti acquisiti dai soggetti obbligati in adempimento alle procedure antiriciclaggio; dati che consentono l’individuazione dei beneficiari effettivi di strutture intermedie, che hanno la mera titolarità formale di conti finanziari.
Pertanto, ora, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno la possibilità di accedere anche ai dati sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust produttivi di effetti fiscali in Italia, disponibili in sezioni speciali del Registro imprese delle Camere di commercio.
L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni suddette è consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, ma dall’utilizzo di tali informazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
E’ il nuovo comma 3-ter dell’articolo 3 che disciplina le modalità di acquisizione delle suddette informazioni utili ai fini antiriciclaggio da parte delle Autorità fiscali.
In particolare è disciplinato che:
l’accesso è consentito indistintamente alle articolazioni preposte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, se le informazioni antiriciclaggio sono detenute da soggetti che già comunicano all’Agenzia le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti come, banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia (ex articolo 4, Legge n. 95/2015);
l’accesso è effettuato esclusivamente attraverso le articolazioni della Guardia di finanza, nel caso in cui le informazioni siano nella disponibilità dei soggetti diversi da quelli elencati al punto precedente ad esempio, professionisti o prestatori di servizi di gioco (a tale scopo, è prevista la stipula di un’apposita convenzione tra Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza che regoli i rapporti tra le due autorità, da redigere entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo).
Le nuove misure si applicano alle richieste di informazioni formulate dalla GdF e dall’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2018.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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