Approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri del 3 settembre 2019, il decreto legislativo di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2018/843 Ue (V Direttiva antiriciclaggio).
Il provvedimento apporta rilevanti modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007, che così subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell'attuzione della IV Direttiva europea.
Le modifiche più importanti interessano direttamente professionisti e intermediari finanziari e consistono in:
un ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio;
un maggiore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva;
nuove misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
nuove norme sul trattamento delle valute virtuali e criptovalute nonchè sulle succursali estere.
Le integrazioni apportate all’articolo 3 del Dlgs 231/2007 ampliano il novero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
In particolare, il decreto attuativo estende la definizione di prestatori di servizi all'utilizzo di valuta virtuale, introducendo la classificazione di prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come la “persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
Per tali prestatori di servizi di portafoglio digitali viene, poi, previsto l’obbligo dell'iscrizione in una sezione speciale del registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), analogamente a quanto già richiesto per i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di monete virtuali, la cui iscrizione in una apposita sezione speciale del registro dei cambia valute gestito dall'Oam era già stata richiesta dall'art. 17-bis del Dlgs n. 141/2010.
In base alle nuove disposizioni, fra i prestatori di servizio sono ricompresi non solo le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi a titolo professionale anche online servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale, ma anche “(...) in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle stesse valute”.
Infine, tra i soggetti obbligati vengono ricompresi, oltre a quelli che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono da intermediari in questo ambito, anche gli agenti in affari anche quando agiscono in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.
Circa l’individuazione dei soggetti che possono accedere alle informazioni sul titolare effettivo, il decreto legislativo inserisce anche la previsione del “pubblico”. Infatti, è stata aggiunta una importante integrazione che consente ai soggetti obbligati di individuare “in via residuale” il titolare effettivo in capo ai soggetti titolari di funzioni di direzione o amministrazione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Inoltre, i poteri ispettivi e di controllo possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali gli “obbligati” abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
E’ stato ampliato il termine entro il quale il Mef, di concerto con il MiSE, doveva regolamentare il Registro dei titolari effettivi, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Dlgs 231/07, attraverso l’emanazione di un apposito decreto. Inizialmente era stato concesso un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 90/2017, attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, termine che di fatto è scaduto il 3 luglio 2018. Ora, invece, il periodo è stato allungato, prevedendo l'emanazione del decreto interministeriale entro 36 mesi dalla suddetta tale data, ossia entro il 3 luglio 2020.
Inoltre, in merito all’accesso al suddetto Registro, sono previste alcune limitazioni che interessano i trust.
Infatti, mentre per tutte le società l’accesso ai dati sul titolare effettivo contenuti nell’apposita sezione del Registro sarà consentito al pubblico, per quanto riguarda i trust l’accesso al registro per individuazione dei titolari effettivi sarà limitato ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
La limitazione vale per lo più nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora esistano evidenze concrete della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.
In alcuni casi, poi, è previsto che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva possa anche essere escluso, in tutto o in parte, in caso di “un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione”.
La versione definitiva del decreto attuativo ha, infatti, tenuto conto delle correzioni suggerite dal Parlamento prevedendo, per esempio, che l’accesso può essere escluso anche nel caso in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, ma non in via generale, bensì secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
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