Anomalie Iva Fissate le regole per l'adempimento spontaneo

Pubblicato il 09 novembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, in data 8 novembre 2017, ha pubblicato il provvedimento n. 251544, con il quale fornisce le indicazioni per l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili da parte dei contribuenti.

Con il documento, infatti, vengono stabilite le regole con le quali l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti Iva, e della Guarda di finanza, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia stessa, dai contribuenti e dai loro clienti soggetti passivi Iva, ai sensi dell’articolo 21 del Dl n. 78/2010, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

Al fine di valutare la correttezza dei dati in suo possesso e consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia, l'Agenzia invierà una comunicazione – via PEC – che conterrà le seguenti informazioni utili per accertare il rilievo riscontrato:

La stessa comunicazione e gli stessi dati saranno disponibili anche nel “Cassetto fiscale” del destinatario della lettera.

Il destinatario della comunicazione, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure indicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti – sempre attraverso l'indirizzo PEC – per spiegare le incongruenze emerse.

Sì al ravvedimento del contribuente

Si legge, nel provvedimento n. 251544/2017, che i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni, eventualmente commessi, avvalendosi del ravvedimento e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dal decreto legislativo n. 472/1997.

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