Annullate elezioni forensi. Valido il contraddittorio con notifica al Coa

Pubblicato il 15 novembre 2017

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha accolto il ricorso principale di alcuni avvocati e conseguentemente annullato le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine forense. Bocciata dunque l’impugnata pronuncia del Cnf, che aveva dichiarato estinto il procedimento di reclamo elettorale instaurato dagli attuali ricorrenti, per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Secondo gli avvocati ricorrenti, in particolare, al fine di ritenere integrato il contraddittorio, la notifica effettuata a mezzo posta a tutti i Consiglieri del Coa presso la sede consiliare, deve ritenersi legittima (contrariamente a quanto sostenuto dal Cnf), perché perfezionatasi nel luogo ove i destinatari hanno l’”ufficio” ai sensi dell’art. 139 c.p.c.

Ufficio, relazione stabile e non occasionale: presunzione di costante reperibilità

Censura ritenuta fondata dalla Corte Suprema, la quale rammenta che la nozione di “ufficio”, in cui può essere eseguita la notificazione, implica una relazione stabile e non occasionale (anche se non strettamente abituale e continuativa) tra l’attività ed il luogo in cui viene esercitata, tale da far presumere la costante reperibilità del destinatario, e quindi, la conoscibilità da parte sua dell’atto consegnato.

Il Coa integra l’”ufficio” dei consiglieri

E nel caso di specie il Coa integra l’”ufficio”, ex primo comma art. 139 c.p.c., per i consiglieri eletti ed esercenti le relative funzioni, ricorrendo i presupposti sopra spiegati. In particolare, la Legge n. 247/2012 elenca i numerosi compiti dei singoli consiglieri, la cui pluralità ed estensione implica la necessità di una frequentazione stabile, ripetuta e non occasionale dei locali del Consiglio da parte del consigliere eletto mediante le operazioni elettorali in causa. Ciò che implica – conclude la Corte con sentenza n. 26857 del 14 novembre 2017– la pronta conoscibilità degli atti consegnati al Consiglio medesimo, anche ai fini dell’instaurazione del contraddittorio.

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