Nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, può produrre responsabilità della P.a. per i danni che l’impresa aggiudicataria provi di aver subito per aver fatto affidamento sull'aggiudicazione medesima e dunque anticipato, rispetto al contratto non ancora stipulato, l’esecuzione del servizio così come richiesto dalla stessa Amministrazione.
Il risarcimento cui la p.a. è in tal caso tenuta, non consiste nel corrispettivo esigibile per una prestazione già resa, ma piuttosto in una sorta di ristoro fondato sulla lesione dell’affidamento ingenerato nell'impresa appaltatrice da un atto poi rivelatosi illegittimo ed annullato in autotutela. Ci si duole, in particolar modo, del pregiudizio derivante dall’illegittimo esercizio di un potere amministrativo solo apparentemente favorevole al privato, ma che alla fine ridonda in senso sfavorevole allo stesso.
Tutto ciò rientra nell'ambito della giurisdizione amministrativa – e non di quella ordinaria – che, ai sensi dell’art. 133 c.p.a, configurata come esclusiva per le procedure di evidenza pubblica tese alle ricerca dell’aggiudicatario negli appalti di lavori, servizi e forniture, mira alla perimetrazione di un campo dove interessi e diritti sono intimamente correlati, sì da prevedere la cognizione, da parte del medesimo giudice, sia della vertenza su interessi legittimi della fase pubblicistica, sia della vertenza di natura risarcitoria.
Né l’eventuale, asserita, responsabilità diretta del funzionario agente e non dell’amministrazione, potrebbe incidere sulla giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
Sono i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 13454 del 29 maggio 2017, in ordine ad una controversia ove un’impresa aggiudicataria di un appalto di servizi indetto da un Comune – per il quale aveva già anticipato i lavori - chiedeva il risarcimento dei danni per aver poi l’Ente pubblico annullato in autotutela l’affidamento medesimo, adducendo la mancanza di copertura finanziaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".