Arrivano dall’Inps, con messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022, le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare nella compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori percettori di Ais.
Dallo scorso 1° gennaio, l’art. 39 del D.lgs n. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 212, della L. n. 234/2021, dispone che ai lavoratori destinatari dell’Ais erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fis, spetta l'Anf a carico dei Fondi stessi, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.
Dal 1° marzo 2022, inoltre, l’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021.
Per gli Anf spettanti ai lavoratori per il periodo in cui siano destinatari delle integrazioni salariali erogate dai Fondi, i datori di lavoro devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> del flusso Uniemens secondo le seguenti modalità:
nell’elemento <CodiceCausale> devono adottare il codice causale già in uso “L023”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”. Il codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli Anf arretrati corrisposti dal 1° gennaio 2022;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> occorre inserire il codice identificativo ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
nell’elemento <AnnoMeseRif> devono indicare l’AnnoMese di riferimento;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> occorre invece evidenziare l’importo conguagliato relativo al mese di riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
Per quanto attiene alla modalità di pagamento diretto della prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fis e dai Fondi di solidarietà, l’Inps rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 62/2021 e nel messaggio n. 1320/2022.
Per i periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41), per le cui istruzioni si rinvia a quanto illustrato con il messaggio n. 2519/2022.
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