A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.76/2016, l’INPS ha fornito i chiarimenti che seguono per le unioni civili e convivenze.
Al nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, vanno riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
Al nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione, nati precedentemente all’unione stessa:
Al nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c.
Ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
La circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017 evidenzia che l’assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.
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