Anche i sindaci responsabili di mancata convocazione assembleare
Pubblicato il 17 maggio 2014
In caso di perdite che superano il capitale sociale, la
mancata convocazione dell’assemblea per l’adozione dei necessari provvedimenti,
assimila i sindaci agli amministratori.
Sindaci responsabili in solido con i manager
Tutti i sindaci e gli amministratori, succedutisi negli esercizi in cui le perdite prodotte hanno portato alla completa erosione del capitale sociale, sono
responsabili in via solidale e tenuti quindi al
risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
10452 del 14 marzo 2014 depositata il 14 maggio, individua nella “
prosecuzione dell'attività, malgrado le perdite dell'intero capitale sociale, la condotta illecita degli amministratori e nella mancata assunzione di iniziative la fonte di responsabilità dei sindaci”.
Non costituisce un esimente per la Suprema Corte il fatto che alcuni sindaci siano subentrati in un momento successivo a quello in cui la perdita che stava erodendo il capitale fosse già emersa in sede di approvazione dei bilanci prima della loro nomina. A mettere al riparo dalle accuse i nuovi sindaci non è stato sufficiente il fatto che questi avessero segnalato al Cda ammanchi di cassa dopo alcuni mesi dal loro subentro. Più grave è risultata la loro mancata vigilanza e il fatto di non aver evitato il danno convocando tempestivamente l’assemblea.