Nelle fatture elettroniche differite è possibile indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.
E’ una delle interpretazioni fornite dall’Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi Industria nella nota congiunta del 18 luglio 2019 riguardante la fatturazione elettronica e la gestione del reverse charge interno.
La nota rileva come la circolare 14/E/2019 abbia previsto, al paragrafo 3.1, pur rimanendo ferma la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, che nel campo “data” vada inserita quella dell’ultima operazione.
Ad esempio, in caso di tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, qualora si voglia emettere un’unica fattura, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione, ossia il 28 settembre.
In pratica, il sistema funziona nel seguente modo:
E’ possibile, pertanto, indicare nel campo data 2.1.1.3 una data che non sia quella di effettuazione dell’operazione o dell’ultimo d.d.t. (se compresa fra il giorno di effettuazione ed il termine ultimo di emissione) purchè le informazioni sul giorno di effettuazione siano comunque presenti in fattura, ai sensi della nuova lettera g-bis, comma 2, articolo 21, Dpr 633/72 (in vigore dal 1/7/2019).
ANC e Confimi, nella suddetta nota, ritengono che la retrodatazione nel mese di effettuazione sia consigliabile per evitare disallineamenti fra i dati correttamente gestiti ai fini delle “Li.Pe.” e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dalle Entrate, se la fattura venisse datata nei primi giorni del mese successivo.
Nel caso del reverse charge, si nota come la tempistica richiesta risulti troppo complessa.
L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/E/2019, propone, a fronte dell’immodificabilità della fattura, che il “cessionario/committente – senza procedere alla materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – possa inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.
Secondo ANC e Confimi, il reverse charge interno può essere gestito senza invio al SdI, procedendo a stampare la fattura elettronica ed integrando i dati sulla copia cartacea, ripettando l’annotazione nei termini rituali nel registro vendite e nel registro acquisti.
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