Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza di requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l’onere di produrre gli estratti a partire dall’apertura del conto. Né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere, invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, poiché non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile, con quello di prova del proprio credito.
Tale principio vale, ovviamente, anche laddove si faccia questione – come nel caso qui in esame – dell’addebito di interessi anatocistici non dovuti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso degli eredi di un correntista, che si erano opposti al decreto con cui la banca aveva loro ingiunto il pagamento del saldo negativo del conto corrente. Detti eredi, in particolare, contestavano l’ammontare del saldo richiesto, stante l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’addebito di interessi ultralegali, in riferimento ad un periodo per cui la banca era venuta meno all'obbligo di rendiconto.
Secondo la Cassazione, appare nella specie evidente l’inadempimento della banca all’obbligo di rendicontare il cliente, ove non consti che la stessa abbia trasmesso a quest’ultimo tutti gli estratti volti a documentare le movimentazioni del conto.
Ha dunque errato la Corte di merito – conclude la prima sezione con sentenza n. 1584 del 20 gennaio 2017 - in quanto, una volta accertata la non consentita contabilizzazione di interessi anatocistici da parte della banca, avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che la produzione di estratti conto non fosse completa. Sicché non avrebbe dovuto mantenere fermo il saldo debitore risultante dal primo degli estratti prodotti, dal momento che in esso confluivano interessi non spettanti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".