Nella seduta del 28 dicembre 2016, il Consiglio dell’Anac – Autorità nazionale anticorruzione – ha approvato le Linee guida per l’attuazione dell’accesso civico generalizzato (c.d. Foia, ex D.Lgs. n. 33/2013 art. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), che consiste nella possibilità, per qualunque cittadino, di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
Le presenti Linee guida hanno ottenuto l’intesa del Garante della privacy, il parere favorevole della Conferenza unificata e recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali. Sarà in proposito costituito un apposito Tavolo tecnico, cui parteciperà lo stesso Garante privacy e le rappresentanze degli enti locali, onde monitorare l’applicazione del Documento in questione e procedere ad un suo aggiornamento entro i prossimi 12 mesi.
Nella medesima seduta, il Consiglio Anac ha inoltre approvato le prime Linee guida per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al citato D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. Decreto Trasparenza). Tra le modifiche di maggior rilevanza, spicca l’introduzione di nuove sanzioni per gli inadempienti – ora irrogate direttamente dall’Anac – nonché l’unificazione tra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.
Nella Linee guida sull'accesso civico generalizzato, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Anac ha altresì elencato le varie eccezioni all'obbligo di trasparenza da parte della p.a., tra le quali assume particolare rilievo il segreto professionale degli avvocati
In particolare, i pareri legali resi in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativo), sono sottratti all’accesso generalizzato – così come gli atti defensionali e la relativa corrispondenza – al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso.
Più precisamente, la questione dei pareri legali è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza amministrativa, che ha attuato la seguente distinzione:
Le altre elencate ipotesi di segreto sottratte ad accesso civico generalizzato sono le seguenti:
Vi sono infine le ulteriori ipotesi di dati sottratti all’accesso generalizzato, di cui alla normativa sulla trasparenza, con oscuramento delle relative informazioni. Trattasi in particolare dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, Codice della privacy e art. 7-bis, comma 6, D. lgs n. 33/2013); dei dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013); dei dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26 comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".