Ammortizzatori sociali in deroga Flessibilità regionale

Pubblicato il 09 novembre 2016

Il correttivo al Jobs Act ha modificato, tra le altre cose, l’art. 44 del Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ampliando la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 dell'1 agosto 2014, fino al 50% delle risorse alle stesse attribuite.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 34 del 4 novembre 2016, ha fornito precisazioni ed indicazioni operative in materia chiarendo che le Regioni e le Province autonome devono assegnare le risorse attribuite preferibilmente per interventi destinati alle aree di crisi industriale complessa.

Evidenzia, inoltre, la circolare che, per i trattamenti che hanno inizio entro la fine del 2016, è possibile decretare anche dopo tale data ma non oltre il 31 dicembre 2017.

L’INPS è autorizzato ad erogare il trattamento a seguito dell’adozione, da parte di Regioni e Province autonome, di decreti di concessione relativi a periodi anteriori al 2016 che devono essere adottati entro e non oltre il 30 novembre 2016.

E’, infine, possibile utilizzare le risorse a disposizione per gli ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016 purché i relativi provvedimenti di concessione siano adottati entro il 31 dicembre 2016.

La circolare si conclude con l’elencazione delle risorse assegnate a Regioni e Province autonome, con il dettaglio di quelle stanziate secondo la nuova ripartizione del 50%.

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