Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 4831 dell’1 marzo 2016, ha sottolineato che, per l’anno 2016, le aziende che soddisfano i requisiti di accesso al Fondo di Integrazione Salariale possono scegliere, in alternativa e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal D.I. n. 83473/14, di fruire della cassa integrazione salariale in deroga.
Inoltre, le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, potranno scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi.
Sottolinea la nota n. 4831/2016 che, per quanto riguarda il computo dei rispettivi periodi di fruizione, è necessario che i singoli istituti vadano conteggiati in maniera autonoma, ossia il periodo di fruizione di un istituto si “neutralizza” ai fini del computo della fruizione dell’altro istituto.
Spetterà all’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
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