Come di consueto, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno, l’INPS ridetermina gli importi degli ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro che a sostegno del reddito, alla luce della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per quest’anno, tra l’altro, è stato tenuto conto anche delle modifiche introdotte all’art. 1, co. 194, lett. a) della L. n. 234/2021 che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, stabilisce il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto - annualmente rivalutato secondo il suddetto indice ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Dunque, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, l’INPS indicata la misura:
L’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CISOA, CIGS e FIS), in vigore dal 1° gennaio 2022, prescinde dall’importo della retribuzione mensile di riferimento. L’importo del massimale è pari a:
Detto importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come di seguito indicato:
Gli importi dell’assegno di integrazione salariale del Fondo del credito sono così fissati:
Con riferimento alla disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2022 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2021, trovano applicazione i seguenti importi massimi:
Con riferimento ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, l’importo mensile dell’assegno, per l’anno 2022, è pari a 607,25 euro.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.250,87 euro per il 2022. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
Per quanto concerne la DIS-COLL, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione è pari a 1.250,87 euro per il 2022.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare 1.360,77 euro.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) è pari a 1.250,87 euro per il 2022. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2022, 1.360,77 euro.
Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) nell’anno 2022 (reddito dichiarato nell’anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 8.299,76 euro. In particolare, l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2022 non può essere di importo inferiore a 254,75 euro e non può superare l’importo di 815,20 euro.
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