Con circolare n. 217 del 13 dicembre 2016 l’INPS ha fornito istruzioni in merito all’ampliamento delle possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473 dell’ 1 agosto 2014, fino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni ed alle Province autonome.
Nello specifico la circolare si occupa di:
nuova ripartizione delle risorse assegnate e monitoraggio della spesa;
provvedimenti concessori di ammortizzatori sociali in deroga con effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016 (ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016 ed ammortizzatori sociali in deroga la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016);
termini per le decretazioni da parte delle Regioni e Province autonome degli ammortizzatori sociali in deroga.
Nella circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2016 è stata ammessa la possibilità per le Regioni e Province autonome di porre in essere provvedimenti concessori aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016.
Chiarisce a tal proposito la circolare INPS che le Regioni e le Province autonome possono concedere provvedimenti di mobilità in deroga con effetti di durata oltre la data del 31 dicembre 2016 solo nel caso in cui il trattamento in argomento abbia inizio entro la fine dell’anno 2016, oppure con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché la mobilità in deroga sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31 dicembre 2016.
Sempre la citata circolare ministeriale n. 34/2016 ha previsto che, entro e non oltre il 30 novembre 2016, le Regioni e Province autonome possono adottare i decreti di concessione relativi a periodi di competenza delle annualità 2014 e 2015.
E’, inoltre, ammessa la possibilità per le stesse di decretare, anche dopo la data del 31 dicembre 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, la concessione di trattamenti che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016, nonché la possibilità di utilizzare le risorse a disposizione per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, fermo restando, comunque, che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
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