Opposizione al diniego gratuito patrocinio. Istanza non riproponibile

Pubblicato il 13 giugno 2017

Non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in seno ad un sub – procedimento introdotto dall’opposizione al diniego dell’ammissione. Ove presentata, detta istanza non dà luogo alla sequenza descritta dall’art. 126 D.p.r. n. 115/2002, che presuppone, invece, la pendenza di un procedimento principale quale sede dell’istanza medesima. Infine, il provvedimento adottato dal giudice dell’opposizione in replica all'istanza, non è autonomamente impugnabile.

E’ tutto quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, respingendo il ricorso di un soggetto che, vedendosi respinta dal Tribunale di sorveglianza l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, aveva proposto impugnazione avverso il rigetto, contestualmente presentando una nuova ed autonoma richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, che tuttavia non veniva accolta dal Giudice procedente. Dinnanzi a questo ulteriore rigetto, l’attuale ricorrente proponeva dunque opposizione al Presidente del Tribunale, il quale a sua volta dichiarava di non doversi deliberare, non essendo previsto alcun rimedio impugnatorio avverso il provvedimento contestato. Posizione, questa, dunque confermata dalla Corte Suprema con sentenza n. 29069 del 12 giugno 2017.

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