E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che disciplina le incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
Il Decreto legislativo n. 54 del 18 maggio 2018, attuativo dell'articolo 33, commi 2 e 3, della Legge n. 161/2017 (modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), entrerà in vigore il prossimo 25 giugno 2018, ossia a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta il 26 maggio 2018.
Ai sensi delle nuove disposizioni, non potrà assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, chi è legato da rapporto matrimoniale, di unione civile o convivenza di fatto, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado o di assidua frequentazione con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.
Le medesime previsioni vengono espressamente estese anche ai curatori fallimentari, ai commissari giudiziali, ai rispettivi coadiutori nonché agli altri organi delle procedure concorsuali.
Il testo prevede che l'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e, comunque, entro due giorni dalla comunicazione della nomina, è tenuto a depositare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico, una dichiarazione che attesta l'insussistenza delle cause di incompatibilità.
In caso di violazione o nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato.
In presenza, poi, di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, si prevede che il tribunale lo segnali:
Attraverso i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, il presidente della Corte di appello avrà la possibilità di estrarre le dichiarazioni depositate; lo stesso dovrà quindi tenere conto delle risultanze ivi contenute ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del proprio potere di sorveglianza.
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