Amministratore di fatto e amministratore di diritto con gli stessi doveri

Pubblicato il 28 marzo 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 11649 depositata il 27 marzo 2012 – sul fronte dei doveri, la figura dell'amministratore di fatto è da considerare come assolutamente equiparata a quella dell'amministratore di diritto, di tal ché, ai sensi della disciplina di cui all’articolo 2639 del Codice civile, lo stesso è tenuto a rispondere di tutti i doveri che spettano all’amministratore di diritto, compresa la responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, ed “anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'articolo 40, comma 2 del Codice penale”.

Nel dettaglio, i giudici di Cassazione hanno confermato la decisione con cui le corti di merito avevano condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore di fatto di una Srl di Palermo, precedentemente dichiarata fallita.

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha avuto modo di spiegare che, in ordine al reato della bancarotta patrimoniale o per distrazione, non poteva trovare automatica applicazione, nei confronti dell'amministratore apparente, il principio che afferma la presunzione della dolosa sottrazione in caso di mancato ed ingiustificato reperimento dei beni di cui era stata accertata la presenza nella disponibilità dell’imprenditore fallito; e ciò, in quanto la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implicherebbe, necessariamente, la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto.
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