L’Unione nazionale avvocati amministrativisti (Unaa) si è pronunciata sui criteri e i limiti dimensionali degli atti del processo amministrativo individuati nello schema di decreto attuativo dell’articolo 13-ter dell’allegato al Codice del processo amministrativo, schema trasmesso dal Consiglio di stato alla medesima Unione il 7 dicembre, al fine di eventuali osservazioni in merito.
Secondo gli amministrativisti, la disciplina ivi contenuta “non trova riscontro nelle altre giurisdizioni, ordinaria, tributaria e contabile, nell’ambito delle quali la tematica della ragionevole durata del processo e della sinteticità degli scritti è affrontata con strumenti consensuali e con maggior rispetto e considerazione della libertà e dell’autonomia dell’avvocatura”.
E’ quanto spiegato in una lettera inviata il 13 dicembre 2016 dal presidente dell’Unione, Umberto Fantigrossi, al presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno.
Si rammenta, in proposito, che il presidente del Consiglio di Stato è tenuto ad adottare il decreto in oggetto in attuazione delle riforme contenute nel Decreto legge n. 168/2016, convertito con Legge n. 197/2016, che ha introdotto misure volte ad assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti delle parti nel processo amministrativo.
Questo, entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense, l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
Secondo Fantigrossi, a causa della ristrettezza dei tempi, è stata impedita la consultazione delle 23 Camere amministrative distrettuali e regionali che compongono la base associativa di Unaa.
Quest’ultima, in ogni caso, anche durante i lavori dell’ultimo congresso nazionale, aveva fortemente criticato tale disciplina.
Tuttavia – si legge nella lettera del 13 dicembre - nessuna delle richieste e delle osservazioni formulate in occasione della preparazione del precedente Decreto n. 40 sembrerebbe sia stata osservata “e si è ulteriormente percorsa la via di una ancor più puntigliosa disciplina degli scritti difensivi, che va ben al di là di quanto obiettivamente e strettamente necessario al fine di non arrecare effettivo impedimento all’attività di lettura e comprensione del testo da parte del magistrato”.
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