Ambiente di lavoro troppo caldo? Possibile accedere alla CIG

Pubblicato il 07 luglio 2021

Con la nota n. 4639 del 2 luglio 2021, l’INL ha ribadito l'opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all'agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, ex art. 7, D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, l’Ispettorato ha ricordato che in caso di temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole, è possibile accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria.

Stress termico, le tutele

In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, l’INL segnala l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico.

Condizioni climatiche estreme, ok alla CIG

Per venire incontro ai datori di lavoro e lavoratori, le aziende hanno la possibilità di aderire alla cassa integrazione guadagni. In particolare, il messaggio INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 ha specificato espressamente che “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.

Lavorare al caldo, valutazione dei rischi

Attesi gli obblighi in materia di valutazione dei rischi, con riferimento specifico al settore dell’edilizia, nel Titolo IV del d.lgs. n. 81/08 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro desumibili dagli art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV.

Nello specifico, il personale ispettivo dell’INL, nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, presterà particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy