L’art. 5 del D.L. n. 111 dell’8 settembre 2020 ha previsto che un genitore lavoratore dipendente - nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020 - possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
In alternativa al lavoro agile, quando questo non è possibile, il Legislatore ha previsto la possibilità, per uno solo dei genitori, di fruire di un congedo indennizzato pari al 50% della retribuzione stessa (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) sempre e solo a patto che il figlio sia minore di 14 anni, che la quarantena sia disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
A tal proposito l’INPS, con la circolare n. 112 del 2 ottobre 2020, ha fornito istruzioni operative che però non affrontano, a parere di chi scrive, importanti riflessi, che nella realtà di tutti i giorni sono molto comuni, ovvero il caso della quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi però all’esterno del plesso scolastico, argomento che, tra l’altro, neanche lo stesso Legislatore si è preoccupato di affrontare.
La casistica non è, infatti, neanche presa in considerazione dalla norma per cui occorrerà, nel caso di specie, utilizzare delle alternative.
La prima alternativa possibile per i lavoratori, pubblici o privati che siano, è la fruizione di ferie relative all’anno in corso ancora da utilizzare, il tutto tenendo comunque presente che nel periodo c.d. di lockdown è stata caldeggiata la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di ferie dallo stesso Governo che nei diversi DPCM approvati ha sempre raccomandato ai datori di lavoro di far fruire ai lavoratori dipendenti del congedo ordinario.
Sulla questione preme evidenziare che le ferie rappresentano un diritto costituzionalmente garantito del lavoratore, finalizzato - come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione Sezz. U. 23 febbraio 1998, n. 1947 - al recupero delle energie psico-fisiche nonché a permettere al lavoratore di soddisfare in generale tutte le sue esigenze psicofisiche fondamentali, consentendogli di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale, e tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore.
Ad ogni modo, la fruizione del congedo ordinario maturato e non fruito può rappresentare una valida soluzione per il genitore che è costretto, suo malgrado, a rimanere a casa con i figli, per casistiche non affrontate dal Legislatore.
Per fronteggiare la quarantena conseguente a contatto che non si è verificato a scuola, il lavoratore dipendente privato potrebbe, inoltre, fruire di eventuali permessi previsti dai CCNL e Rol mentre il dipendente pubblico non ha questa possibilità: al di là della possibilità di fruire di 18 ore o 3 giorni di permessi per motivi personali e familiari previsti dall’ultimo CCNL, non si intravedono alternative.
I genitori possono fruire, inoltre e se ne hanno ancora a disposizione, dei congedi parentali ordinari che spettano fino ai 12 anni dei bambini, ex art. 32 D.Lgs. 151/2001.
Tali permessi spettano:
Si ricorda che al genitore solo spettano, invece, 10 mesi di congedo parentale.
La retribuzione spettante è un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, salvo miglior trattamento previsto dai CCNL e fino al sesto anno di vita del bambino.
Successivamente, fino all'ottavo anno di vita del bambino, l’indennità del 30% spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, mentre nessuna retribuzione spetta superato l’ottavo anno di vita del bambino fino ai 12 anni.
Soluzione poco conosciuta e, quindi, poco attuata, è la possibilità di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%, ex art. 8, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.
In tal caso la norma prevede l’obbligo datoriale di dare corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta, al di là di qualsiasi valutazione discrezionale.
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