Allungabile il preavviso se il lavoratore ne trae vantaggio economico

Pubblicato il 13 marzo 2015 Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 4991 del 12 marzo 2015, la pattuizione individuale (peraltro con patto ad efficacia temporanea ben determinata, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso del patto stesso) di una più ampia durata del preavviso a fronte di cospicui vantaggi per il lavoratore (come nel caso di specie inerenti la promozione a funzionario di terza categoria, l'attribuzione del relativo trattamento economico e la corresponsione di un assegno ad personam per tredici mensilità) è legittima

Quanto sopra, in virtù del principio secondo il quale, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Avvocati: la riforma previdenziale forense entra in vigore

27/12/2024

Premi e contributi INAIL: a chi e quando si applica la riduzione 2025

27/12/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 gennaio 2025 (con Podcast)

27/12/2024

L'obbligo di repêchage non trova spazio nel contratto di apprendistato

27/12/2024

Pensioni INPS: disponibile la nuova versione del simulatore “Pensami”

27/12/2024

Regime impatriati: dal 2025 fruizione del secondo quinquennio

27/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy