Allungabile il preavviso se il lavoratore ne trae vantaggio economico
Pubblicato il 13 marzo 2015
Per la Corte di Cassazione, sentenza n.
4991 del 12 marzo 2015, la
pattuizione individuale (peraltro con patto ad efficacia temporanea ben determinata, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso del patto stesso) di una
più ampia durata del preavviso a fronte di cospicui
vantaggi per il lavoratore (come nel caso di specie inerenti la promozione a funzionario di terza categoria, l'attribuzione del relativo trattamento economico e la corresponsione di un assegno ad personam per tredici mensilità) è
legittima.
Quanto sopra, in virtù del principio secondo il quale, in materia di
recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.