La domanda di adesione alla pace contributiva 2024–2025 è presentabile fino al 31 dicembre 2025 anche dal datore di lavoro dell’assicurato che, a copertura dell’onere dovuto, potrà destinare i premi di produzione spettanti al lavoratore godendo di benefici fiscali.
Il lavoratore che ha già aderito all’analoga facoltà di riscatto prevista per il triennio 2019-2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019) potrà presentare un’ulteriore domanda di riscatto nella misura massima di 5 anni.
Inoltre, per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 l’onere versato dal lavoratore non è più detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, ma è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo al 100%.
Sono alcuni dei passaggi chiave della circolare n. 69 del 29 maggio 2024 con cui l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità della legge di Bilancio 2024 fornendo le relative istruzioni applicative.
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) reintroduce, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, cd. pace contributiva.
Il legislatore ripropone, con alcuni significativi ritocchi, la disciplina del riscatto previsto per il triennio 2019-2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
A fini pensionistici, l’istituto consente ai lavoratori con sistema contributivo puro la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo purché compresi nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
I periodi oggetto di riscatto sono considerati periodi di lavoro e l’anzianità contributiva è utile sia ai fini del diritto a pensione e sia per la misura del trattamento pensionistico.
Si conferma ampio l’ambito di applicazione soggettivo della pace contributiva.
Per il biennio 2024-2025 sono ammessi al riscatto contributivo gli iscritti:
Tale condizione è soddisfatta, conferma l’INPS con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.
Gli stessi soggetti devono inoltre risultare:
Innanzitutto va rilevato che è riscattabile solo il periodo:
Inoltre, sempre nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023, il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative ammesse (AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata).
Il periodo non coperto da contribuzione obbligatorio è riscattabile nella misura massima di 5 anni.
Al lavoratore che ha già effettuato il riscatto dei periodi contributivi nel triennio 2019-2021 è concessa la facoltà di presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di 5 anni.
In tale ipotesi, il lavoratore potrà pertanto cumulare il riscatto di più periodi contributivi fino a un massimo di 5 anni per il triennio 2019-2021 e di ulteriori 5 anni per il biennio 2024–2025.
I periodi oggetto di riscatto sono valutati secondo il sistema contributivo e l’onere da versare è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” (articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
Al riguardo l’INPS, con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, chiarisce che:
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili (nei casi in cui non è espressamente esclusa la rateizzazione dell’onere, come per esempio nelle ipotesi di immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta), ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
L’onere di riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Veniamo ora ai benefici fiscali.
A differenza di quanto previsto per il triennio 2019-2021, l’onere versato per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 non è detraibile dall’imposta lorda IRPEF nella misura del 50%. Il contributo versato è invece fiscalmente deducibile al 100% dal reddito complessivo.
Esclusivamente per i lavoratori del settore privato, se è il datore di lavoro dell’assicurato che ha sostenuto l’onere di riscatto con i premi di produzione spettanti al lavoratore a presentare domanda di riscatto in costanza di rapporto di lavoro, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
L'onere versato non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
La domanda può essere presentata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025:
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente sul sito web dell’INPS attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”.
In alternativa è possibili rivolgersi al Contact center multicanale, agli Istituti di Patronato e agli intermediari
Da ultimo, si riepilogano i vantaggi discendenti dall'adesione alla pace contributiva 2024–2025.
Categoria |
Tipo di vantaggio |
Dettaglio |
Lavoratore |
Fiscale |
L’onere versato per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 è deducibile al 100% dal reddito complessivo |
Lavoratore |
Previdenziale |
I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro. |
L’anzianità contributiva acquisita tramite il riscatto è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. |
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Il lavoratore che ha già effettuato il riscatto dei periodi contributivi nel triennio 2019-2021 può presentare un’ulteriore domanda di riscatto per un massimo di 5 anni per il biennio 2024-2025 |
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Datore di Lavoro |
Fiscale |
Per i lavoratori del settore privato, l’onere di riscatto sostenuto con i premi di produzione è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo. |
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