Al via i termini del ravvedimento per chi non ha pagato entro il 2 dicembre
Pubblicato il 04 dicembre 2013
Le persone fisiche e le società di persone che non hanno versato il secondo acconto 2013 di Irpef, Irap, Ivie, Ivafe, cedolare secca e imposta sostitutiva dei minimi entro il termine fissato per il 2 dicembre (non oggetto di proroga come accaduto per i soggetti Ires) hanno ora la possibilità di sanare la loro posizione avvalendosi del ravvedimento operoso e così versare in ritardo gli acconti, con le sanzioni in misura ridotta rispetto alle ordinarie, maggiorati degli interessi legali annui al 2,5%, calcolati dal giorno in cui l’imposta doveva essere pagata fino al giorno di effettivo pagamento.
Ci si può avvalere di tre tipi di ravvedimento.
Con il ravvedimento breve, pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, la riduzione delle sanzioni è tanto maggiore quanto prima si paga: entro i 30 giorni la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo.
In caso di regolarizzazione dal trentunesimo giorno rispetto all’omissione, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, la sanzione del 30% è ridotta ad un ottavo.
Per chi, invece, decide di riparare entro i 14 giorni successivi alla scadenza – entro cioè il 16 dicembre prossimo – lo sconto è maggiore: la sanzione minima ordinaria del 30% viene prima ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e poi viene ulteriormente diminuita a 1/10 per il ravvedimento breve.
Dopo la pubblicazione del Decreto legge n.
133/2013, che ha prorogato la scadenza della seconda o unica rata degli acconti per i soggetti Ires al 10 dicembre 2013, coloro che hanno già versato l’acconto Ires e Irap con le vecchie percentuali, senza tener in considerazione la maggiorazione di un punto e mezzo percentuale di aumento, possono versare l’integrazione (dal 101% al 102,5%) senza dover pagare alcuna sanzione o interesse a titolo di ravvedimento sempre entro il nuovo termine del 10/12/2013.