In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018.
Con il provvedimento n. 389471 del 18 ottobre, dunque, si annuncia l’arrivo delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria per favorire l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei suddetti Registri per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 (periodo d’imposta 2018) dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
L’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del MiSE, di concerto con il MEF e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
NOTA BENE: Il periodo d’imposta 2018, dunque, è il primo in relazione al quale i modelli dichiarativi hanno previsto il prospetto aiuti di Stato, presente nei modelli REDDITI 2019 al rigo RS401-RS402.
L’Agenzia delle Entrate gestisce i cosiddetti aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposita sezione “aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Qualora l’Agenzia delle Entrate non abbia potuto procedere alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) per alcune incoerenze riscontrate nelle dichiarazioni fiscali dei contribuenti ne dà comunicazione agli stessi, seguendo le modalità definite, per la prima volta, con il provvedimento del direttore Ruffini del 18 ottobre.
Nel provvedimento, inoltre, vengono individuate anche le modalità con cui il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Nello specifico, nelle comunicazioni inviate dal Fisco sono contenuti i seguenti dati:
L’Agenzia trasmette una comunicazione, con tutte le informazioni indicate, al domicilio digitale dei singoli contribuenti via PEC, per metterli a conoscenza della incoerenza riscontrata.
NOTA BENE: Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC, l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili nel “Cassetto fiscale” dell’interessato, disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Nel provvedimento n. 389471/2022 vengono individuate anche le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
L’Agenzia indica una duplice via a seconda della natura dell'errore:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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