AIDC. Servizi infragruppo da soggetti non residenti, Iva detraibile

Pubblicato il 17 ottobre 2019

L’Associazione italiana dottori commercialisti affronta il tema della detraibilità dell’Iva assolta sulle spese sostenute per servizi infragruppo resi da soggetti non residenti.

La norma di comportamento n. 205 del 2019 si occupa di un tema caro alle imprese che appartengono a gruppi internazionali, quello della detrazione dell’Iva assolta da un’impresa residente, mediante reverse charge, sulle fatture ricevute per i servizi resi da un’altra impresa non residente appartenente allo stesso gruppo multinazionale.

AIDC. Iva assolta mediante reverse charge sempre detraibile

L’Associazione dei commercialisti, con riferimento ai contratti che regolamentano le prestazioni di servizi infragruppo, ha elaborato la seguente massima: l’Iva assolta dal soggetto passivo residente in Italia, mediante l'inversione contabile applicata alle fatture relative a spese per servizi infragruppo resi da soggetti esteri, deve essere riconosciuta come detraibile, anche qualora siano contestati l'incongruenza della spesa o il comportamento antieconomico dell'impresa residente.

Specifica la norma di comportamento che, ai fini della detraibilità dell’Iva, l'impresa residente è tenuta solamente a dimostrare l'esistenza e la natura dei servizi acquistati, a fornire i relativi riscontri “giustificativi” e a provare che le relative spese presentano un nesso con le operazioni economiche compiute che danno diritto alla detrazione.

Secondo l’Associazione, la questione può essere risolta trovando un collegamento con il concetto di inerenza delle spese ai fini delle imposte sul reddito. Quindi, evidenzia proprio come, ai fini di queste ultime, trattandosi di operazioni infragruppo, trovi applicazione la disciplina in materia di “prezzi di trasferimento” di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir.

E' frequente, però, che in occasione di accertamenti fiscali in società appartenenti a gruppi multinazionali, l'Amministrazione finanziaria contesti, prima ai fini delle imposte sul reddito, poi anche ai fini Iva, la carenza del presupposto della “inerenza” dei costi sostenuti dall'impresa residente in relazione alla esecuzione dei suddetti contratti.

L'AIDC è dell’avviso, invece, che dato che tali contestazioni vertono sulla determinazione della corretta misura dei prezzi praticati nelle transazioni infragruppo, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe far riferimento alla stessa disciplina di cui al menzionato art. 110, comma 7, del Tuir.

L’indetraibilità dell’Iva, dunque, può ricorrere solo nel caso in cui fosse provata dall’Amministrazione una macroscopica sproporzione del costo sostenuto per i servizi infragruppo rispetto all’attività dell’impresa, oppure nel caso in cui fosse eccepita una fattispecie di abuso del diritto.

Escluse queste circostanze, per la detraibilità dell’Iva, l’impresa residente è tenuta solamente a dimostrare l’esistenza e la natura dei servizi acquistati, a fornire i relativi riscontri giustificativi e a provare che le spese hanno un nesso con le proprie operazioni attive che danno diritto alla detrazione.

Quindi, in via generale, le spese sostenute per l’acquisizione di servizi infragruppo da società non residenti è assolta dai soggetti passivi Iva nazionali mediante reverse charge. Salva l’eventuale limitazione della detraibilità conseguente all’applicazione del cosiddetto pro rata, l’operazione in esame risulterebbe quindi neutrale.

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