AIDC. Costi di transazione sui finanziamenti al valore nominale

Pubblicato il 17 gennaio 2020

Pubblicata in data 15 gennaio 2019 la norma di comportamento n. 207 dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili sui “Costi di transazione sui finanziamenti iscritti al valore nominale”.

L’AIDC specifica, soprattutto con riferimento alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese, in che modo devono essere iscritti nel documento contabile i debiti. In particolar modo facendo riferimento ai costi di transazione, ossia quelli sostenuti per ottenere i finanziamenti.

Costi di transazione sui finanziamenti iscritti al valore nominale. Massima

La massima che si desume dalla norma di comportamento n. 207 sancisce che “alle società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, nonché alle micro-imprese, è concessa la facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale, in deroga all'articolo 2426 del codice civile, che ne imporrebbe, invece, la rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione”.

Tale facoltà è concessa anche alle "società di capitali di maggiori dimensioni, quando l’inosservanza del criterio del costo ammortizzato produca effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta".

In tali circostanze, in base a quanto previsto dal Principio contabile Oic 19, "i costi di transazione sostenuti per ottenere i finanziamenti, sono riclassificati alla voce «C17) Interessi e altri oneri finanziari» e sono oggetto di un risconto attivo lungo la durata del prestito, gravando sul conto economico in ragione di una ripartizione lineare a integrazione degli interessi passivi nominali".

Da un punto di vista fiscale, tale allocazione contabile non assume rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 del Tuir, così che tali “costi di transazione” non soggiacciono ai limiti di deducibilità ivi previsti. Ciò in quanto la riclassificazione contabile tra gli oneri finanziari non risulta anche confermata dalle disposizioni fiscali di attuazione del cd. principio di derivazione rafforzata.

Dal testo della norma, che si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, si desume chiaramente che gli oneri finanziari sono destinati a subire il “test di congruità” previsto dall’articolo 96 del TUIR solo qualora siano soddisfatti i seguenti due requisiti concorrenti:

1) gli oneri di transazione sono qualificati come interessi passivi, ovvero oneri finanziari agli stessi assimilati, in ragione dei principi contabili adottati dall’impresa;

2) tale qualificazione è anche confermata dalle disposizioni di attuazione del cd. “principio di derivazione rafforzata”, derivando da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale comunque caratterizzato da una componente di finanziamento significativa.

Pertanto, secondo l’AIDC, da un punto di vista fiscale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i suddetti “costi di transazione” non soggiacciono ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del TUIR, mentre, ai fini dell’IRAP, la riclassificazione contabile alla voce “C17)” ne determina l’indeducibilità, ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico.

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