Aidc. Compatibilità delle norme interne rispetto al diritto Ue in materia di contraddittorio

Pubblicato il 17 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, con ordinanza di rinvio n. 24739 del 5 novembre 2013, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 37-bis, comma 4, del Dpr n. 600/73 nella parte in cui prevede di sanzionare con la nullità l’avviso di accertamento antielusivo quando non è preceduto da alcuna richiesta di chiarimenti al contribuente.

Per i Supremi giudici, la sanzione della nullità dell’intero atto di accertamento non è conforme al dettato dell’articolo 53 della Carta costituzionale, che vieta di conseguire indebiti vantaggi fiscali abusando del diritto. Pertanto, come si legge nella sentenza di rinvio, la nullità dell’atto di accertamento in caso di omesso preventivo contraddittorio è da considerare irragionevole rispetto al diritto vivente in quanto non prevista nell’ipotesi di abuso di diritto.

Tale conclusione ha creato non poche perplessità tra gli operatori, richiamando anche l’attenzione della Commissione dell’Aidc di Milano, che è intervenuta sull’argomento nell’intento di spiegare la compatibilità delle leggi italiane in materia rispetto alle norme comunitarie.

Appare immediatamente evidente dall’analisi condotta che in ambito comunitario sembra esistere una maggiore garanzia per il contribuente rispetto a quanto accade con l’applicazione delle nostre norme interne.

Da una prima analisi dell’orientamento Ue emerge come l’ordinanza si muova in direzione opposta rispetto al diritto Ue dove il contraddittorio preventivo tra Pa e il destinatario dell’atto viene sempre valorizzato, tanto che proprio l’articolo 41 della Carta Ue dei diritti fondamentali sancisce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento che possa recargli un pregiudizio.

Questa previsione europea rientra nel principio di buona amministrazione previsto dal diritto della Ue, che riflette quanto previsto nel nostro ordinamento dall’articolo 97 della Costituzione.

Dunque, il contraddittorio preventivo nei rapporti tra Pa e destinatario finale dell’atto è riconosciuto dalla Corte di giustizia come un principio generale dell’ordinamento Ue, tanto che la stessa Corte ha sancito che prima di adottarsi qualsiasi provvedimento sfavorevole nei confronti di una persona, questa deve essere messa in condizione di potersi difendersi dagli addebiti mossi.
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