Con la risposta n. 4 del 18 settembre 2018 all’interpello di un imprenditore agricolo proprietario di un terreno sul quale intende costruire tre appartamenti (due da destinare all’attività agrituristica e uno da destinare a sua “prima casa”), l’Agenzia delle entrate chiarisce che:
L'Agenzia, nella risposta all'interpello, ricorda che possono essere considerati “Tupini” gli edifici che, unitariamente considerati, hanno destinazione prevalente per le abitazioni, secondo il seguente rapporto: almeno il 51% della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del 25% della stessa superficie destinato a negozi. Viene confermato che il criterio discretivo per la distinzione tra immobili a uso abitativo e immobili strumentali è quello oggettivo della classificazione catastale, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Infine, l'Agenzia precisa che:
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