Esonero dal versamento dei contributi IVS dovuti dai datori di lavoro delle filiere agrituristiche e vitivinicole, per il solo mese di febbraio 2021. La novità è stata prevista dall’art. 70 del D.l. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”).
L’agevolazione, in particolare, riguarda unicamente le quote di contribuzione datoriale con l’esclusione dei premi INAIL. In caso di pagamento già avvenuto, a seguito di accoglimento delle domande, l’eventuale contribuzione versata in eccesso dovrà essere recuperata mediante compensazione contributiva.
Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al “Decreto Sostegni-bis”, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
L’agevolazione riguarda gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. L’esonero spetta anche ai lavoratori agricoli autonomi pensionati ma nel contempo iscritti nella previdenza agricola.
Analogamente agli altri esoneri contributivi per i comparti agricoli disposti a seguito del dilagare della pandemia, il beneficio sarà fruibile nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
I datori di lavoro, in particolare, dovranno esclusivamente dichiarare di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 e successive modificazioni.
Il “Decreto Sostegni-bis” prevede novità anche con riferimento alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori e dei disoccupati.
In particolare, l’art 49 riconosce per l’anno 2021 il contributo ai lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività in Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero in altri Paesi non appartenenti all’UE confinanti i limitrofi ai confini nazionali.
Il contributo si riferisce a lavoratori titolai di rapporti di co.co.co., lavoratori subordinati, ovvero titolai di partita IVA che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a far data dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti previsti per poter fruire delle misure di sostegno al lavoro previste dal D.Lgs. n. 22/2015 e dal D.L. n. 18/2020.
L’operatività della misura è subordinata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale che definisca criteri per il riconoscimento del beneficio, ma che non è stato ancora pubblicato.
Tra le misure di sostegno al reddito prevista dal D.l. n. 73/2021 rientra poi la sospensione della riduzione della NASpI di cui all’art. 4, co. 3 del D.Lgs. n. 22/2015. Quest’ultima disposizione sancisce la riduzione mensile del 3% a decorrere dal 1° giugno del quarto mese di fruizione.
Infine, altra novità riguarda il riconoscimento di altre quattro quote di REM per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, che vanno ad aggiungersi alle tre ulteriori mensilità riconosciute dall’art. 12 del D.L. n. 41/2021, per i mesi di marzo, aprile e maggio.
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