L’INPS, con il messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023, torna sulla disciplina del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) ad integrazione e rettifica della circolare n. 102 del 12 dicembre 2023.
L’INPS chiarisce, a rettifica di quanto indicato al paragrafo 4 e al paragrafo 6.1 della circolare n. 102 del 2023, che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Il limite di 45 giornate è riferito al singolo anno civile e riguarda il singolo lavoratore.
L’Istituto ricorda inoltre che nella comunicazione al Centro per l’impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi (articolo 1, comma 346, legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio 2023).
A fini esemplificativi, l’INPS, nel messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023, riporta il seguente caso pratico.
Comunicazione UNILAV riferita all’assunzione con contratto LOAgri di un soggetto disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023
Data di inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023 e data di fine 31 gennaio 2024
Ai fini della regolarità della prestazione occasionale, la comunicazione UNILAV deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro effettuabili nei due sottoperiodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile, che non possono essere superiori:
Se per il periodo 1° febbraio 2024 - 31 dicembre 2024 il lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) volesse stipulare un ulteriore rapporto di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) con lo stesso o con un altro datore di lavoro, rimarrebbero a sua disposizione residue giornate lavorabili che derivano dalla differenza tra il plafond di 45 giornate relative all’anno 2024 e il numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di gennaio 2024.
La differenza costituisce il valore massimo che potrà essere indicato nella comunicazione UNILAV da inviare al Centro per l’impiego.
In caso di stipula di più contratti LOAgri con differenti datori di lavoro nel corso di un anno civile, spetta al lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) comunicare al singolo datore di lavoro il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e la circostanza relativa al raggiungimento, nel corso dello stesso anno civile, del suddetto limite che non consente la prosecuzione del relativo contratto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".