Agricoltori, opzioni Irap in salita

Pubblicato il 05 novembre 2008 La Finanziaria 2008 (L. n. 244/07) nel riscrivere l’articolo 5 del decreto Irap fa esplicito riferimento alle società di capitali; mentre nel nuovo articolo 5-bis si occupa delle imprese individuali e delle società di persone riconoscendo che per questi soggetti, la base imponibile Irap è determinata adottando le regole rilevanti ai fini delle imposte dirette. Alle imprese individuali e società di persone è stata data, infatti, la possibilità di optare per la determinazione dell’imponibile Irap sulla base delle regole che sono previste per le società di capitali entro il 31 ottobre 2008. Tuttavia, a causa di un mancato coordinamento normativo tra le disposizioni relative alle suddette imprese e le modifiche all’imposta regionale, le imprese agricole individuali e le società semplici si vedono preclusa la possibilità, prevista in passato, di determinare la base imponibile Irap secondo i criteri che si applicano alle imprese che sono soggette a Irpef. Le suddette categorie di imprese hanno ora due possibilità: procedere alla determinazione dell’imponibile Irap secondo le regole “tradizionali” oppure scegliere di seguire le disposizioni che disciplinano le società di capitali, ma con maggiori obblighi. Infatti, in base al dato letterale del riscritto articolo 5, le imprese agricole possono esercitare l’opzione quadriennale per i criteri previsti per le società di capitali, ma in cambio della tenuta di una sproporzionata contabilità ordinaria, mentre non possono optare per i criteri più consoni previsti per le imprese soggetti Irpef. Proprio per tali ragioni si rende auspicabile un intervento del legislatore.
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