L'acquisto della casa rappresenta una scelta importante nell’ambito della costituzione del patrimonio familiare, tale operazione viene favorita dalla legge, che ha previsto delle riduzioni d’imposta all’atto dell’acquisto di un immobile da adibire a “prima casa”, oltre che (in determinati casi) esenzioni o agevolazioni per le imposte immobiliari.
Le agevolazioni sulla prima casa sono state introdotte anche in considerazione della rilevanza sociale che la stessa riveste, e lo stesso legislatore, per evitare abusi, ha subordinato la concessione di tali benefici al rispetto di stringenti regole.
Le suddette agevolazioni sono state introdotte dalla Legge n. 168 del 22 aprile 1982, e sono disciplinate dalla Nota II-bis, dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, contenente il T.U. dell'imposta di registro, aggiunta dall’art. 16, del D.L. 155/1993, conv. con modif. dalla L. 243/1993, con contestuale modifica del co. 1 del citato art. 16, nonché dal D.Lgs. 437/1990, dal D.P.R. 643/1972 e dalla Tabella A, Parte seconda e terza, allegata al D.P.R. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate si è di recente occupata proprio della fruibilità delle agevolazioni che ruotano attorno all’acquisto della “prima casa”, evidenziandone presupposti e analizzando casistiche in cui le stesse agevolazioni possono o meno essere applicate.
Diversi sono stati i casi sottoposti all'attenzione dell’Amministrazione finanziaria, ciò dimostra l’importanza che riveste il settore della compravendita degli immobili in particolare per le famiglie, che a seconda dei casi possono beneficiare dello sconto fiscale all’atto dell’acquisto.
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