L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di agevolazioni prima casa in ipotesi di separazione coniugale.
La risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019 afferma che non vi è decadenza dalle agevolazioni prima casa quando la vendita, prima del quinquennio, di un’abitazione a terzi avviene nell’ambito di una vicenda di separazione coniugale, anche se il coniuge venditore non acquista un’altra abitazione entro un anno.
Il Fisco, in tale occasione, rivede la propria soluzione data con circolare n. 27/2012, in cui aveva sostenuto l’esclusione dalla decadenza dall'agevolazione prima casa nel caso in cui l'accordo omologato dal tribunale preveda che entrambi i coniugi alienino a terzi la proprietà dell'immobile, con rinuncia da parte di uno dei coniugi a favore dell'altro, all'incasso del ricavato della vendita. Però, si era affermato, la decadenza può essere esclusa solo nel caso in cui il coniuge - al quale viene assegnato l'intero corrispettivo derivante dalla vendita - riacquisti, entro un anno dall'alienazione, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
L’Agenzia, dopo aver richiamato le norme in materia di benefici concessi per l’acquisto della prima casa, ricorda che si verifica la decadenza dall’agevolazione fruita se avviene il trasferimento dell’immobile nel quinquennio e non si procede all’acquisto entro l’anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale.
Però, per i casi di divorzio o di separazione, vigono regole esentative ex legge n. 74/1987: “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
A ciò deve aggiungersi quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, ossia:
Da quanto sopra esposto deve quindi concludersi che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, a seguito di clausole inserite nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal beneficio goduto.
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