Il comma 473 della Finanziaria 2005 (legge 311/2004) prevede, sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 10% al posto delle altre imposte dovute. Le riserve affrancate a titolo oneroso, se distribuite ai soci, non incrementano l'imponibile della società, ma costituiscono distribuzione di utile e, quindi, reddito imponibile per i percipienti, che le dovranno assoggettare a tassazione, secondo le regole previste per le riserve di utili.
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