Affrancamento plusvalenze latenti, prossima la scadenza
Pubblicato il 14 novembre 2014
È in scadenza
lunedì 17 novembre 2014 il termine per il
versamento dell’imposta sostitutiva del 20% da parte dei soggetti che esercitano l’
opzione di affrancamento, per pagare al Fisco le
imposte sulle plusvalenze maturate e non realizzate al 30 giugno 2014, relative a strumenti finanziari detenuti nel
regime del risparmio dichiarativo. In caso di risparmio gestito non è possibile avvalersi dell’affrancamento.
Per coloro che detengono titoli nel
regime del risparmio amministrato, invece, l’obbligo è a carico degli
intermediari finanziari, che verseranno al posto dei loro clienti l’imposta sostitutiva sulla base delle comunicazioni relative alla scelta dell’opzione di affrancamento ricevuta entro la data del 30 settembre 2014.
L’affrancamento è una scelta opzionale, dunque, è necessario che il risparmiatore in regime amministrato invii una comunicazione scritta al proprio intermediario con la quale comunichi la propria adesione al regime fiscale agevolato, in alternativa al pagamento della nuova aliquota del 26% introdotta dal decreto Irpef (Dl
66/2014) e in vigore dal 1° luglio.
Codici tributo
Per effettuare i suddetti pagamenti l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo.
I contribuenti che versano l’imposta sostitutiva in relazione a titoli detenuti nel regime del risparmio dichiarato devono utilizzare il codice “
1133”.
Con la più recente risoluzione n. 96/E/2014, è stato invece rinominato il codice tributo “
1135”, che dovrà essere utilizzato dagli intermediari finanziari nel momento del versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai loro clienti, che hanno esercitato l’opzione di affrancamento dei titoli detenuti nel regime del risparmio amministrato.
Conseguenze affrancamento
Esercitando l’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 - che permette di applicare un'imposta sostitutiva del 20%, pari alla precedente aliquota sulle rendite finanziarie, ora aumentata al 26% - si ha la possibilità ancora una volta di sfruttare il “
vecchio” regime di deduzione delle minusvalenze pregresse.
In sostanza quello che teneva conto solamente dell'incremento della tassazione delle rendite finanziarie, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2012.
Infatti, prima del 1° gennaio 2012, le minusvalenze potevano essere compensate dalle plusvalenze realizzate senza alcuna riduzione del loro ammontare.
Dal 1° gennaio 2012, le minusvalenze realizzate prima di tale data erano compensabili dalle plusvalenze nella misura del 62,5% del loro ammontare; mentre quelle realizzate dopo il 31 dicembre 2011 potevano essere totalmente dedotte dalle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012.