Fissate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi 150 e 151, della L. 147/2013, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 (art. 1 commi 81 e 82, L. 205/2017), in tema di opzione per il regime dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali, al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale.
Il tutto è avvenuto con il provvedimento n. 338266 del 30 novembre 2021, che prevede, appunto, la possibilità di affrancamento “derogatorio” per i maggiori valori fiscali delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali.
Il nuovo documento di prassi, che dalla data della sua pubblicazione abroga e sostituisce il precedente provvedimento direttoriale del 6 giugno 2014, si sofferma, nel dettaglio, sull’ambito di applicazione, sulla base imponibile e sul range temporale, oltre che sugli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione in relazione, in particolare, alla misura della deduzione del valore affrancato dell’avviamento e dei marchi d’impresa, al valore fiscale in caso di trasferimento nel territorio dello Stato della residenza ai fini delle imposte sui redditi del soggetto titolare o, in caso di attività riferite a società non residenti, alla corretta indicazione nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
La Legge di bilancio 2018 prevede la possibilità di estendere l’affrancamento “derogatorio” pure alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione, pagando la sostitutiva del 16%.
Nello specifico, la Legge n. 205/2017 (commi 81-83 dell’art. 1) ha apportato ulteriori modifiche al regime opzionale di cui all’articolo 15, commi 10, 11 e 12 del DL 185/2008, che consente il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori risultanti da operazioni straordinarie, attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e altre immobilizzazioni immateriali.
Il comma 81, infatti, estende la possibilità, previo pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali, anche se non afferenti ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.
Il successivo comma 83, invece, conferma la preclusione della possibilità di optare per il regime in argomento con riferimento ai valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali già oggetto delle opzioni per i regimi di riallineamento previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del Tuir, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto legge n. 185 del 2008 e viceversa (comprendendo, anche, gli altri regimi di riallineamento nominativamente non indicati).
Con il provvedimento del 30 novembre, il direttore delle Entrate specifica che - vista la ratio espressa dal legislatore nel citato comma 83 - “al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento”, nell’ambito del divieto devono, coerentemente, rientrare anche la deduzione degli ammortamenti relativi ai valori fiscali delle attività immateriali assunti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dai soggetti che trasferiscono la sede nel territorio dello Stato anche all’esito di operazioni straordinarie.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, quindi, sono stabilite le disposizioni volte ad evitare fenomeni di doppia deduzione, individuando l’ambito di applicazione e la modalità di calcolo della base imponibile.
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