Adempimento collaborativo, regole per interpelli e comunicazioni di rischio fiscale

Pubblicato il 23 maggio 2024

Con l'emanazione del decreto del 20 maggio 2024, di cui è attesa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha implementato significative novità normative che riguardano gli interpelli e le comunicazioni di rischio, così come delineate dal Decreto legislativo n. 221/2023, parte della riforma fiscale (Legge n. 111/2023).

Queste modifiche sono direttamente applicabili ai contribuenti che si avvalgono del regime di adempimento collaborativo, volto a rafforzare la trasparenza e l'efficienza nelle interazioni tra le imprese e l'Agenzia delle Entrate.

Nuovo regime della cooperative compliance

Con il Dlgs n. 221/2023 sono state introdotte misure di rafforzamento dell’istituto preventivo che garantisce importanti vantaggi sia per le imprese che per il fisco.

L’adempimento collaborativo è stato normato con il Decreto legislativo n. 128/2015: fine dell’istituto è instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un’interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.

Con la riforma sull’adempimento collaborativo si intende portare il regime ad una maggiore accessibilità per applicarlo ad una più ampia platea di contribuenti; inoltre, si vuole assicurare tempi di risposta e forme di dialogo più veloci.

Il Dlgs 221/2023 ha anche introdotto il requisito aggiuntivo della "certificazione" del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ("TCF") da parte di professionisti abilitati, includendo la verifica della sua conformità ai principi contabili.

La certificazione del TCF deve essere effettuata non solo da commercialisti indipendenti con qualificata esperienza, ma anche dagli avvocati.

In sintesi, la certificazione del TCF serve ad attestare che l'impresa sia dotata di un affidabile sistema di controllo del rischio fiscale integrato con il sistema di controllo dell'informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria.

Ancora, la riforma fiscale sulla cooperative compliance è intervenuta riducendo la soglia di ingresso del fatturato annuo che passa dal miliardo richiesto nel 2023, ai 750 milioni richiesti per il 2024, fino ad arrivare ai 100 milioni di euro dal 2028.

In aggiunta, il provvedimento sull’adempimento collaborativo prevede:

Con riferimento al regime opzionale, i contribuenti che non possono accedere al regime della cooperative, possono optare per due anni per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L’opzione è irrevocabile.

Al termine di tale periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

L’adesione comporta la riduzione a metà delle sanzioni, che comunque non possono superare il minimo edittale. Inoltre, non vengono punite le condotte di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs n. 74/2000) dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi comunicati tempestivamente all’Agenzia con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

Come si aderisce alla cooperative compliance?

Deve essere inoltrata una domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate.

Dopo la verifica dei requisiti posseduti, il Fisco comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni.

Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia.

Interpelli abbreviati con contraddittorio preventivo

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte con il decreto 221/2023 concerne la procedura degli interpelli abbreviati.

Con le modifiche legislative, è stato introdotto un nuovo meccanismo di contraddittorio preventivo.

A precisare l’istituto è giunto il decreto attuativo del 20 maggio 2024, firmato dal viceministro all’Economia e alle Finanze, che deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale; il testo apporta modifiche al precedente decreto del 15 giugno 2016.

In sostanza, prima di emettere una risposta sfavorevole ad una istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate deve comunicare uno schema di risposta preliminare, offrendo al contribuente un termine non inferiore a 30 giorni per presentare eventuali osservazioni.

Viene, quindi, attivato un contradditorio tra Agenzia e contribuente, in cui la prima illustra la propria posizione in merito alla questione.

Questa procedura di contraddittorio non solo aumenta le possibilità di comprensione reciproca tra Fisco e contribuenti ma estende anche i tempi di risposta fino a un massimo di 60 giorni in seguito alla ricezione delle osservazioni da parte del contribuente.

Inoltre, il decreto ha apportato modifiche alle norme procedurali per gli interpelli ordinari e per la sospensione dei termini di risposta durante il mese di agosto – dal 1° al 31 - e in quei casi in cui l'Agenzia delle Entrate necessiti del parere di un'altra amministrazione, al fine di adeguarsi a standard più coerenti e trasparenti.

Comunicazioni di rischio fiscale

La riforma fiscale relativa all’adempimento collaborativo ha aggiunto l'articolo 9-ter al decreto 15 giugno 2016, facendo un significativo passo avanti nel regime delle comunicazioni di rischio fiscale.

Anche in tale ambito risulta applicabile il principio del contraddittorio preventivo.

Infatti, si stabilisce che, in caso di una valutazione preliminarmente negativa da parte dell'Agenzia delle Entrate a una comunicazione di rischio fiscale, il contribuente viene invitato a un contraddittorio dove l'Agenzia illustra uno schema di risposta preliminare.

NOTA BENE: La comunicazione è spedita all’istante presso il domicilio ovvero ai recapiti telematici indicati nella comunicazione di rischio.

Il contribuente ha poi 30 giorni per presentare osservazioni; se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

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