Attesi in Consiglio dei ministri, in programma per il 16 novembre, due nuovi decreti attuativi della delega fiscale: uno sul contenzioso tributario e l’altro sull'adempimento collaborativo.
Nel dettaglio vediamo i contenuti anticipati dalla bozza in circolazione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (cosiddetta Legge delega fiscale).
La delega conferita al Governo dalla suddetta legge mira – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allo schema di Dlgs - ad incentivare e promuovere la trasparenza e la compliance, consentendo all’Amministrazione finanziaria di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo fiscale e prevedono, tra l’altro, l’impegno, da parte del contribuente, di dotarsi di un sistema certificato di controllo del rischio fiscale, ai fini di un corretto adempimento dei propri obblighi fiscali.
I vantaggi, per entrambe le parti, risiedono principalmente:
Per il contribuente è molto importante la certezza preventiva che deriva dalla possibilità di avere chiarimenti tempestivi sull’applicazione della normativa fiscale relativa a specifiche operazioni.
In sostanza, si vuole far sì che la cooperative compliance e l’adempimento collaborativo possano essere estesi potenzialmente a tutti i contribuenti che ne faranno richiesta e che adotteranno un sistema certificato di valutazione dei rischi fiscali (TCF).
Lo schema di Dlgs, dopo l’esame del CdM, è destinato a passare il vaglio delle camere del Parlamento.
L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che mira ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.
ATTENZIONE: L’Istituto prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di determinati requisiti dimensionali e di un sistema, di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che faccia capire al contribuente di essere a rischio di violazione delle norme di natura tributaria.
Dal punto di vista dell’attuazione e funzionamento del regime, la Legge delega prevede:
Per l’attuazione dei suddetti punti, la Legge delega prevede di apportare alcune modifiche al Decreto legislativo n. 128 del 2015.
Il primo punto da sottolineare della riforma dell’adempimento collaborativo attuata mediante lo schema di Dlgs in commento è quella che riguarda l’ampliamento della platea dei soggetti che sono ammessi di diritto all’istituto, sempre che ne facciano espressa richiesta.
In particolare, la novità è rappresentata dal fatto che la soglia del volume di affari che fa entrare nell’adempimento collaborativo è destinata a scendere.
Infatti, da un volume di affari superiore al miliardo di euro, il limite è destinato a scendere gradualmente, fissandosi:
Infine, sempre in tema di requisiti di accesso, è stabilito che il contribuente che dà esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla norma.
Lo schema di Dlgs intervenendo sul Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, introduce una ulteriore riduzione delle sanzioni amministrative applicabile per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente nell’ambito delle interlocuzioni interne al regime, che sostituisce il regime sanzionatorio previsto dal precedente impianto normativo.
In particolare, la versione previgente della norma prevedeva una riduzione a metà delle sanzioni amministrative, ove l’Agenzia delle entrate non condividesse la posizione dell’impresa, mentre, ora, è prevista la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative.
Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere una protezione per i periodi precedenti all’ingresso in cooperative compliance, comunicando i rischi fiscali e sempre che il contribuente non abbia già avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento o indagini penali sui rischi comunicati.
In tal caso, se la comunicazione sarà effettuata entro 120 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’ammissione, le sanzioni saranno ridotte della metà e, comunque, in misura non superiore al minimo edittale.
Per quanto riguarda la riduzione dei termini di accertamento per le imposte dirette ed indirette, è da segnalare come il nuovo regime consentirà alla riduzione biennale di aggiungere una ulteriore riduzione di un anno, nel caso di rilascio della certificazione tributaria prevista dall'articolo 36 del Dlgs n. 241/97.
NOTA BENE: Tale possibilità sarà, dunque, vincolata alla certificazione da parte di professionisti “indipendenti” già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
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