L’Inail fornisce chiarimenti sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche.
In merito alle numerose richieste di chiarimenti riguardo l’individuazione dei destinatari della suddetta sospensione, l’Istituto, con l’istruzione operativa n. 2209 del 25 febbraio 2021, specifica i requisiti necessari per la sospensione dei premi assicurativi e degli adempimenti contributivi Inail dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
In particolare, ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 36, la predetta sospensiva opera per i soggetti aventi i seguenti requisiti:
Qualora la società sportiva abbia i requisiti soggettivi ma non operi nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, non potrà beneficiare della sospensione.
Ad esempio, la federazione nazionale di una società sportiva che ha sospeso o posticipato i campionati, ma consente lo svolgimento degli allenamenti da parte degli atleti, non rientra tra i beneficiari della sospensione, in ragione della mancanza del requisito richiedente la partecipazione a campionati di interesse nazionale.
Diverso il caso di una polisportiva associata a diverse federazioni nazionali, che compete solo per alcune discipline, mentre per altre è consentito solo l’allenamento. Nel caso specifico, la polisportiva, rientrando tra le associazioni e società sportive professionistiche o dilettantistiche, è legittimata a fruire della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
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