Acquisto di casa all'asta e imposte di registro. Sì al metodo del prezzo-valore

Pubblicato il 24 gennaio 2014 Con la sentenza n. 6 depositata il 23 gennaio 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 - Legge finanziaria 2006 -, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'articolo 44, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 131/1986 – utilizzando, ossia, il metodo del prezzo valore - e quindi fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Ne discende che per le ipotesi di acquisto di case all'asta, sia a seguito di procedura espropriativa, che di pubblico incanto, deve essere prevista la facoltà, per la determinazione della base imponibile, di utilizzare il citato metodo “del prezzo-valore”, ovvero moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento indicati.

Secondo la Consulta, infatti, la mancata previsione di questa facoltà è da ritenere contrastante con l'articolo 3 della Costituzione.
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