In tema di condominio, non rientra nei poteri dell’assemblea la deliberazione che determini a maggioranza l’ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive, potendo tale previsione essere inserita solo in un valido regolamento contrattuale, approvato all'unanimità.
Sulla scorta di detto principio, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, avendo escluso la possibilità che l’appartamento abitazione del portiere fosse un bene ab origine comune – emergendo la prova che in realtà l’alloggio fosse all'inizio un’altra unità immobiliare – ha affermato come necessitasse l’approvazione all'unanimità dei condomini (e non, come avvenuto, a maggioranza) affinché si producesse l’effetto acquisitivo riconducibile alla previsione contenuta nel regolamento predisposto da parte venditrice.
Ha tuttavia respinto la domanda della società costruttrice dell’edificio – volta a rivendicare la proprietà del suddetto appartamento – ritenendo che fosse maturata l’usucapione ventennale in favore dei singoli condomini, in ragione del loro uso ventennale del cespite come casa del portiere. Uso ritenuto – con sentenza n. 23255 del 15 novembre 2016 - idoneo a configurare l’esercizio di un possesso ad usucapionem.
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