Ace. Conferimento da socio svizzero non duplica l’agevolazione

Pubblicato il 04 febbraio 2019

Con la risposta ad interpello n. 21 del 1° febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere in riferimento alla disapplicazione della disciplina antielusiva dettata dall’articolo 10 del Decreto ministeriale del 3 agosto 2019, cosiddetto “nuovo decreto Ace”.

Conferimenti dal socio svizzero non validi ai fini Ace

L’interpello è stato proposto da una società italiana (Alfa), che fa parte di un gruppo molto ramificato, con una pluralità di movimentazioni finanziarie tra i diversi soggetti ad esso appartenenti.

La società istante ritiene di trovarsi in una delle situazioni oggettive che giustificano la disapplicazione delle disposizioni antielusive Ace, in quanto:

Disapplicazione disposizioni antielusive Ace

Nella sua risposta n. 21/2019, l’Agenzia delle Entrate - dopo aver ripercorso brevemente la normativa del 3 agosto 2017 che prevede una riduzione della base di calcolo dell’Ace in capo al conferitario per un importo pari ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo, e ricordato che la possibilità di applicare anticipatamente le nuove disposizioni antielusive è stata confermata con la circolare n. 26/E/2017 – esprime parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva in relazione al conferimento ricevuto da Alfa dal socio svizzero Beta.

Tutto ciò in considerazione del fatto che:

Osserva, dunque, l’Agenzia che tutte le informazioni e i documenti allegati all’istanza confermano che le risorse finanziarie ricevute nel 2017 da Alfa non sono state utilizzate per duplicare l'agevolazione Ace all'interno del Gruppo.

Per i suddetti motivi, l’Agenzia esprime parere favorevole alla disapplicazione della disciplina antielusiva in relazione al conferimento ricevuto da Alfa dal socio svizzero Beta.

Specifica, comunque, l’Amministrazione finanziaria che la sua risposta ha validità annuale, per il solo periodo d’imposta 2017, e si basa sulle informazioni fornite dall’istante, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità e completezza.

Pertanto, la stessa potrà comunque effettuare controlli per verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione a eventuali atti, fatti o negozi a essa collegati) realizzi un disegno elusivo nonché se la determinazione della base agevolabile sia avvenuta correttamente.

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