Limiti alle note di variazione in caso di accordo transattivo stipulato tardivamente rispetto all’operazione. L’Agenzia delle Entrate fornisce, con risposta n. 178 del 3 giugno 2019, indicazioni in merito alla possibilità di emettere nota di variazione a seguito di accordo di transazione stipulato dopo una vendita con clausola della riserva della proprietà (riguardante autovetture) a una società successivamente dichiarata fallita.
Nella specie, l’Agenzia specifica che l’accordo transattivo tra le parti ha natura dichiarativa: ciò comporta che non sorge un nuovo rapporto giuridico ed il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa.
Deve riconoscersi che l’accordo transattivo rientra tra gli eventi che possono dar luogo all’emissione della nota di variazione Iva in diminuzione (art. 26, Dpr 633/1972); tuttavia, la disposizione non trova applicazione “dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”. Ciò per evitare forme di elusione.
Secondo la risposta n. 178 data dalle Entrate, l’accordo transattivo è intervenuto dopo il termine di un anno e ciò non consente di poter ritenere legittime le note di variazione, mancando il presupposto per l’emissione.
Inoltre, deve considerarsi che la facoltà di emettere note di variazione è subordinata alla circostanza che il creditore si sia insinuato nel passivo fallimentare; ciò non è avvenuto.
Con riferimento alla somma versata dal cedente al fallimento, l’Agenzia ritiene che abbia natura risarcitoria e quindi sia fuori dal campo di applicazione Iva.
Per quanto attiene all’imposta di registro, l’atto di transazione deve essere registrato in termine fisso entro il termine di 20 giorni della data dell’atto, applicando l’imposta proporzionale del 3 per cento; inoltre, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 16 per ogni foglio.
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