Accordo tra Mef e CNO per equivalenza della formazione dei revisori legali

Pubblicato il 12 marzo 2018

Equivalenza per la formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e validità ai fini dell'assolvimento formativo per gli eventi formativi accreditati dal CNO.

Sono questi alcuni punti del protocollo d’intesa firmato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dal ministero dell'Economia e delle Finanze circa il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Requisiti

I consulenti del lavoro che risultano iscritti anche al registro dei Revisori legali devono acquisire, per ritenere assolto l’obbligo formativo,  in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal Mef con determina 37343/2017, modificata dalla successiva 183112/2017, per l’anno 2017 e con determine successive per gli anni 2018 e 2019, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

Si richiede che almeno 10 crediti formativi annui siano conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (nel programma annuale definite Materie Gruppo A).

Ribadita la regola per la quale il professionista che acquisisce in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, non può riportare quelli eccedenti nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi.

Viene attribuita piena validità, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, agli eventi accreditati dal Consiglio Nazionale, a condizione che siano in linea con il programma annuale.

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